diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3548 del 15/04/1994 (Rv. 486202 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo | Potere del giudice di rilevare l'improcedibilità della domanda e di sospendere il giudizio - Presupposto - Proposizione della domanda da parte dei privati e non degli enti presidenziali - Esercizio di detto potere - Termine.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486202-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo

Il disposto dell'art. 443, secondo comma, cod. proc. civ. - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione solo nelle controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli enti stessi; detto potere del giudice può essere esercitato solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)