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Sez. 1, Sentenza n. 1750 del 08/06/1968 (Rv. 333633 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI- RINVIO ALLA VERTENZA IMPUGNATA.*
Stato
decisa il 1968-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333633-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI- RINVIO ALLA VERTENZA IMPUGNATA.*

Ai fini dell, ammissibilita del ricorso per Cassazione e necessario che la esposizione sia pure sommaria, dei fatti sia contenuta nel ricorso, cosicche il precetto imperativo, di cui all, art. 366 n.3 cod. proc. civ. in tanto puo ritenersi osservato, in quanto non vi sia necessita di attingere da altre fonti gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei fatti di causa.Pertanto, non e sufficiente che questi risultino esposti nelle sentenze pronunciate nel corso del giudizio e nel ricorso espressamente richiamate. Conforme alla sentenza n. 32-66, massima n. 320071.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)