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Sez. 2, Sentenza n. 32 del 03/01/1966 (Rv. 320071 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - RINVIO ALLA SENTENZA IMPUGNATA.*
Stato
decisa il 1966-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320071-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - RINVIO ALLA SENTENZA IMPUGNATA.*

Ai fini dell'ammissibilita del ricorso per Cassazione e necessario che la esposizione, sia pure sommaria, dei fatti sia contenuta nel ricorso, cosicche il precetto imperativo, di cui all'art 366 n 3 cod proc civ in tanto puo ritenersi osservato, in quanto non vi sia necessita di attingere da altre fonti gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei fatti di causa. Per tanto, non e sufficiente che questi risultino esposti nelle sentenze pronunciate nel corso del giudizio e nel ricorso espressamente richiamate. (Cfr 1824/63; 1265/63; 4498/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)