Sez. 3, Sentenza n. 11495 del 29/11/1990 (Rv. 469968 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - DURATA DELLA PROROGA EX ART. 67 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - RIFERIMENTO ALLA DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO LOCATIVO - RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - DURATA DELLA PROROGA EX ART. 67 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - RIFERIMENTO ALLA DATA DI INIZIO DEL RAPPORTO LOCATIVO - RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 67 della legge 27 luglio 1978 n. 392 che, per le locazioni non abitative in corso al momento della entrata in vigore di tale legge rapporta la durata della proroga alla data di inizio del rapporto locativo, le mere rinnovazioni del contratto non hanno rilievo quando la detenzione del bene si sia protratta senza alcuna variazione e senza soluzione di continuità, ancorché siano intervenuti aumento di canone, integrando questi mere modificazioni accessorie. (V 3496/84, mass n 435508).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)