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Sez. L, Sentenza n. 15406 del 02/12/2000 (Rv. 542392 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Accordi collettivi prevedenti un nuovo sistema previdenziale privatistico e complementare - Interpretazione del giudice di merito in contrasto con gli artt. 1362 e 1363 cod.civ. - Conseguente cassazione della relativa sentenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542392-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

È infirmata da violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. la sentenza di merito che, nell'interpretazione di un accordo collettivo sottoscritto dall'Ente Ferrovie dello Stato, non tiene conto della previsione di istituzione di una pensione integrativa e complementare, dei relativi meccanismi di funzionamento e della costituzione del necessario fondo di provvista e, trascurando altresì di valutare se la previsione abbia generato un obbligo di pagare o di fare ovvero si sia risolta in una semplice dichiarazione di intenti, consideri la pensione come già istituita e, di conseguenza, condanni la s.p.a. Ferrovie dello Stato alla relativa erogazione. (Fattispecie relativa agli accordi dell'8 novembre 1991 e dell'8 marzo 1992 in favore dei macchinisti).

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 220 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 211, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 221, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)