diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2056 del 28/03/1980 (Rv. 405702 - 01)

STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - IN GENERE - STRADA DEMANIALE - PASSAGGIO ESERCITATO DAL FRONTISTA - EQUIPARAZIONE AL PASSAGGIO DI UN QUISQUIS DE POPULO - ESCLUSIONE - ATTIVITA ASSIMILABILE AL POSSESSO - CONSEGUENZA - AZIONE DI SPOGLIO - AMMISSIBILITA - SDEMANIALIZZAZIONE DEL BENE - NATURA DI DETTA ATTIVITA - POSSESSO IN SENSO PROPRIO.*
Stato
decisa il 1980-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405702-01

STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - IN GENERE - STRADA DEMANIALE - PASSAGGIO ESERCITATO DAL FRONTISTA - EQUIPARAZIONE AL PASSAGGIO DI UN QUISQUIS DE POPULO - ESCLUSIONE - ATTIVITA ASSIMILABILE AL POSSESSO - CONSEGUENZA - AZIONE DI SPOGLIO - AMMISSIBILITA - SDEMANIALIZZAZIONE DEL BENE - NATURA DI DETTA ATTIVITA - POSSESSO IN SENSO PROPRIO.*

Il passaggio su strada demaniale esercitato dal frontista non puo essere equiparato sic et simpliciter a quello spettante a un quisquis de populo, ma consiste in un'attivita assimilabile al possesso con la conseguenza che e tutelabile almeno con l'Azione di spoglio ex art 1145 cod civ per il periodo in cui il bene conserva natura demaniale: pertanto detta attivita, nel caso di sdemanializzazione del bene, assume la configurazione di possesso in senso proprio, sostanziandosi nell'Esercizio di quella servitu corrispondente alla facolta gia esercitata quale frontista. (V 2274/74, mass n 370648).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)