Sez. 2, Sentenza n. 11112 del 06/10/1999 (Rv. 530482 - 01)
DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO SPECIALE | Pubblica strada - Proprietario frontista - Titolarità dell'uso comune della strada - E di un uso speciale - Identificazione - Spazio aereo sovrastante la strada - Presa d'aria e luce per la proprietà individuale contigua - Tutelabilità dell'utilità nei rapporti fra privati con l'azione di spoglio - Ammissibilità - Invocabilità della norma dell'art. 840 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie in tema di "passerella a scavalco".
DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO SPECIALE
I proprietari frontisti di una pubblica via hanno su di essa oltre che l'uso comune del bene demaniale, spettante a qualsiasi cittadino, anche l'uso speciale nella misura in cui da esso traggano particolari utilità per effetto della relazione di contiguità tra i loro beni e la strada stessa. Tali utilità sono diverse e maggiori di quelle (come l'accesso, l'apertura di luci e di vedute e simili) fruibili in virtù del loro diritto di proprietà fondiaria sul contiguo bene di loro proprietà e si possono identificare, quanto allo spazio aereo sovrastante il sedime della strada, nell'attitudine dello stesso ad assicurare l'areazione e l'illuminazione dei vani della loro proprietà singolare. Ne consegue che, essendo il possesso dei beni demaniali tutelabile nei rapporti fra privati con l'azione di spoglio, in forza del secondo comma dell'art. 1145 cod. civ., il proprietario frontista legittimamente si può dolere con tale azione dell'attività di chi abbia realizzato una "passerella a scavalco" nello spazio aereo su una pubblica strada, diminuendo l'utilità consistente nella presa di aria e di luce che dallo spazio aereo stesso traeva il contiguo vano di sua proprietà, potendo in questo caso invocarsi la norma dell'art. 840 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)