diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 24471 del 03/09/2025 (Rv. 676279-01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Responsabilità della scuola di sci per caduta dell'allievo - Natura contrattuale - Fondamento - Conseguenze in tema di onere della prova.
Stato
decisa il 2025-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676279-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

La responsabilità della scuola di sci per i danni subiti dall'allievo durante la lezione ha natura contrattuale, poiché dall'iscrizione al corso deriva l'obbligo, per la scuola stessa scuola ed il maestro da essa incaricato, di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione, con la conseguenza che, in caso di lesioni, si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., onde il creditore danneggiato è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, desumibile dal danno subito, mentre incombe sulla scuola l'onere di provare che l'evento è stato causato da una circostanza a essa non imputabile, ossia che l'impedimento che ha reso oggettivamente impossibile l'esatta esecuzione della prestazione fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci, non essendo, a tal fine, sufficiente dimostrare la correttezza della sua condotta.

Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)