Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016 (Rv. 638980 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Danno cagionato a sé stesso dall'allievo - Responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Natura giuridica - Conseguenze nella distribuzione dell'onere della prova - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto onere dell'Istituto scolastico, convenuto per il risarcimento dei danni subiti da un'alunna scivolata negli spogliatoi della palestra a causa del pavimento bagnato, provare di aver adottato le cautele necessarie a salvaguardare la incolumità degli allievi prevenendo lo stato pericoloso dei locali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)