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Sez. L, Sentenza n. 268 del 12/01/1991 (Rv. 470467 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità. | Assenza del lavoratore in stato di malattia alla visita domiciliare di controllo - Giustificato motivo - Onere probatorio - Incombenza sul lavoratore - Accertamento - Compito esclusivo del giudice del merito.
Stato
decisa il 1991-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470467-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità.

Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 5, quattordicesimo comma del d.l. n. 463 del 1983, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 638 dello stesso anno, l'onere di provare il giustificato motivo dell'assenza del lavoratore in stato di malattia alla visita domiciliare di controllo (identificandosi per tale la visita domiciliare ad opera del sanitario pubblico e non già anche l'eventuale visita ambulatoriale successivamente fissata dal medico il quale non sia riuscito ad effettuare quella domiciliare) grava sul lavoratore medesimo e l'accertamento di tale circostanza di fatto è demandata alla valutazione del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 15 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 639

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)