Sez. 5 - , Sentenza n. 7654 del 24/03/2017 (Rv. 643473 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA - DETRAZIONI - Operazioni esenti - Inclusione nel calcolo della percentuale di detraibilità - Condizioni - Riconducibilità all’oggetto sociale - Necessità - Esclusione - Riferibilità all’attività concreta della società - Sufficienza - Fattispecie
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell’attività propria di una società, ai fini dell’inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cosiddetto “pro rata”), occorre avere riguardo, non già all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall’impresa, atteso che, ai fini dell’imposta, rileva il volume d’affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, e, quindi, l’attività in concreto esercitata. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva escluso dal computo del “pro rata” le operazioni di finanziamento costituenti l’unica attività effettivamente svolta da una società avente quale oggetto sociale l’attività turistico-alberghiera).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)