Sez. 3, Sentenza n. 45036 del 08/10/2015 Cc. (dep. 10/11/2015) Rv. 265440 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Minoranza linguistica riconosciuta - Violazione delle norme sull'uso della lingua tedesca nella regione Trentino Alto Adige - Nullità - Esclusione - Procedimento di riesame reale - Atti depositati dal PM - Omessa traduzione nella lingua madre del ricorrente - Conseguenze.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Nei procedimenti giudiziari nella regione a statuto speciale Trentino Alto Adige, l'inosservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 14 comma terzo d.P.R. n. 547 del 1988, di traduzione degli atti del procedimento nella lingua madre dell'interessato non determina la nullità degli stessi, ma solo la necessità della loro commutazione linguistica; con la conseguenza che la constatazione di detta violazione da parte della Corte di cassazione, adita a seguito di decisione in sede di riesame avverso provvedimento di sequestro preventivo, non implica la revoca del vincolo cautelare, bensì l'annullamento con rinvio al Tribunale affinchè lo stesso decida sull'impugnazione, previa traduzione nella lingua del ricorrente degli atti depositati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 14 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 18 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)