Sez. 2, Sentenza n. 2706 del 19/04/1983 (Rv. 427607 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - GIUDIZIO D'APPELLO - STATUIZIONE CON IL RITO ORDINARIO ED IN VIA NON DEFINITIVA SU UN RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - OMESSA DECISIONE SUI CREDITI VANTATI DAL PROFESSIONISTA - RICORSO PER CASSAZIONE - DEDUZIONE DELL'OMESSO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO CON IL RITO DEL LAVORO SUL PRESUPPOSTO DELLA INCIDENZA DI TALE RITO AL SOLO FINE DELLA RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEL CREDITO EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - GIUDIZIO D'APPELLO - STATUIZIONE CON IL RITO ORDINARIO ED IN VIA NON DEFINITIVA SU UN RAPPORTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE - OMESSA DECISIONE SUI CREDITI VANTATI DAL PROFESSIONISTA - RICORSO PER CASSAZIONE - DEDUZIONE DELL'OMESSO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO CON IL RITO DEL LAVORO SUL PRESUPPOSTO DELLA INCIDENZA DI TALE RITO AL SOLO FINE DELLA RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEL CREDITO EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
La questione dell'assoggettabilità o meno di una controversia alla speciale disciplina del rito del lavoro può essere dedotta come motivo d'impugnazione solo quando, in relazione all'incidenza della scelta del rito su diritti sostanziali o processuali della parte, vengano formulate specifiche doglianze circa il concreto verificarsi di una lesione di detti diritti. Pertanto, con riguardo alla sentenza di secondo grado, che abbia statuito con il rito ordinario ed in via non definitiva su un rapporto di prestazione d'opera professionale, senza adottare alcuna decisione sui crediti vantati dal professionista, deve ritenersi inammissibile, per difetto di un attuale interesse, il motivo del ricorso per Cassazione rivolto a denunciare l'omessa adozione del rito del lavoro, ove tale motivo prospetti l'incidenza di questo rito solo al fine dell'applicabilità dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ. sulla rivalutazione automatica dei crediti di lavoro, trattandosi di profilo rilevante solo in Sede d'impugnazione della sentenza definitiva che eventualmente riconosca il fondamento delle suddette pretese creditorie. (V 5923/81, mass n 416690; (V 4872/79, mass n 401500).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)