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Sez. L, Sentenza n. 4872 del 21/09/1979 (Rv. 401500 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - QUESTIONE DELL'ASSOGGETTABILITA DI UNA CONTROVERSIA AL NUOVO RITO DEL LAVORO - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - MOTIVO DI GRAVAME FONDATO SULL'ILLEGITTIMITA DELL'ADOZIONE DEL RITO ORDINARIO ANZICHE DI QUELLO DEL LAVORO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401500-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - QUESTIONE DELL'ASSOGGETTABILITA DI UNA CONTROVERSIA AL NUOVO RITO DEL LAVORO - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - MOTIVO DI GRAVAME FONDATO SULL'ILLEGITTIMITA DELL'ADOZIONE DEL RITO ORDINARIO ANZICHE DI QUELLO DEL LAVORO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La questione dell'assoggettabilita o meno di una controversia alla speciale disciplina di cui al titolo quarto del secondo libro del codice di procedura civile (rito del lavoro) non comporta d'ordinario una questione di Competenza, ma una mera questione di rito. Pertanto, un gravame che si fondi sull'illegittimita dell'adozione di un determinato rito e ammissibile solo quando la diversita del rito abbia inciso sulla Determinazione della Competenza in senso proprio o sul regime delle prove o sulle facolta di cui le parti dispongono per l'Esercizio del loro diritto di difesa, mentre un problema di Competenza in senso proprio non puo configurarsi in ordine alla distinzione dei compiti del giudice unico del lavoro e del collegio di un tribunale, giacche l'uno e l'altro sono organi di un medesimo ufficio, mentre il codice di procedura civile regola, sotto il profilo della Competenza, unicamente la distribuzione del potere giudiziario fra i vari uffici. (V 5141/78, mass n 394894; (V 4222/78, mass n 393849).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)