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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21391 del 09/10/2014 (Rv. 632381 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 - Presupposto - Accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di impresa - Conseguenze - Applicabilità di detto termine agli avvisi di accertamento ex artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632381-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Gli avvisi di accertamento emessi ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per effetto del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente, non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all'ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall'esame di atti sottoposti all'Amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 212 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)