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Sez. 5, Sentenza n. 7598 del 02/04/2014 (Rv. 630223 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Avviso di pagamento ex art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630223-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI

L'avviso di pagamento emesso a norma dell'art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, per effetto di tardiva compensazione del credito di imposta spettante al contribuente sul pagamento delle accise, non è assoggettato al termine dilatorio previsto dal comma 7 dell'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all'ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall'esame di atti sottoposti all'amministrazione dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)