Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25036 del 23/10/2017 (Rv. 646966 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | - Definizione agevolata delle liti pendenti – Presupposti – Pendenza della lite – Valore non superiore a 20.000, 00 euro – Modalità di determinazione in ipotesi di liti pendenti autonome – Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata delle liti pendenti ex art. all'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, n. 98 (conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011), nel caso di impugnazione con unico ricorso di più avvisi di accertamento riferiti a diverse annualità d'imposta, il limite di valore dei 20.000 euro, secondo le indicazioni dell’art. 16, comma 3, lett. c.), della l. n. 289 del 2002, deve essere riferito a ciascuno degli avvisi impugnati, che, quindi, non perde il requisito condonistico di "lite pendente autonoma", con conseguente sospensione dei termini per la proposizione dell'appello sino al 30 giungo 2012, in forza del citato art. 39.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 lett. C CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)