Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1407 del 19/01/2017 (Rv. 642896 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti – Presupposti – Pendenza della lite – Valore non superiore a 20.000, 00 euro – Modalità di determinazione – Criteri – Art. 16 della l. n. 289 del 2002 – Riferimento all’imposta oggetto di contestazione – Necessità – Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
Secondo la previsione dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, n. 98 (conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011), sono suscettibili di definizione le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000, 00 euro, intendendosi per valore della lite, secondo le indicazioni dell’art. 16, comma 3, lett. c.), della l. n. 289 del 2002 (richiamato dallo stesso art. 39), l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)