Sez. L, Sentenza n. 448 del 20/01/1996 (Rv. 495521 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Oscillazione del tasso medio di tariffa ex artt. 16, 19 e 20 del D.M. 18 giugno 1988 - Attività di riferimento - Variazione dell'attività assicurata - Rilevanza - Limiti - Rettifica di classificazione errata ex art. 13 D.M. citato - Rideterminazione dell'oscillazione - Attività di riferimento - Variazione - Esclusione - Nuovi criteri classificatori - Applicazione estensiva dell'art. 13 - Ammissibilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio di tariffa a norma degli artt. 16, 19 e 20 del D.M. 18 giugno 1988 (relativo al settore industriale) solo le variazioni dell'attività assicurata (per scorporo o cessazione di una o più lavorazioni, ovvero per modificazione di estensione e natura del rischio) che comportano una classificazione diversa da quella precedente escludono la rilevanza degli elementi relativi alla precedente lavorazione e richiedono invece la considerazione unicamente degli elementi relativi alla nuova classificazione, a norma dell'art. 10 del citato provvedimento tariffario (avente natura di regolamento delegato ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e in quanto tale oggetto di diretta cognizione e interpretazione da parte della Corte di cassazione). Peraltro, rimangono immutate le lavorazioni da prendere in considerazione nel caso di rideterminazione dell'oscillazione del tasso di tariffa conseguente ad un provvedimento di rettifica di una classificazione errata, ai sensi dell'art. 13 del provvedimento tariffario, il quale può essere estensivamente applicato - per l'identità della "ratio" - anche all'ipotesi in cui il provvedimento correttivo si imponga in relazione al sopravvenire di nuovi criteri classificatori (che renderebbero erronea, in difetto di espressa salvezza, la persistente applicazione dei precedenti criteri). (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva determinato l'oscillazione del tasso medio con riguardo ai primi tre anni del quadriennio precedente - come prevede l'art. 20 dopo il primo biennio -, in presenza di una denunciata variazione di lavorazione che pacificamente non comportava di per sè una modificazione della classificazione e dell' applicazione di un nuovo criterio classificatorio).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 10, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 13, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 16, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 19, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 20, Preleggi art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)