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Sez. L, Sentenza n. 5370 del 02/06/1994 (Rv. 486857 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi | Determinazione dei premi - Criteri - Oneri indiretti - Rilevanza - Portata - Tariffe ex art. 40, primo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 - Natura di regolamenti delegati - Prescrizione da parte della tariffa del 1988 della determinazione dei due tassi (medio nazionale e specifico aziendale) in base agli stessi elementi - Espressione di un già vigente principio generale - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486857-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi

In tema di determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cosiddetti oneri indiretti debbono essere considerati sia ai fini del tasso medio nazionale che ai fini del tasso specifico aziendale; e ciò - premessa la natura di regolamenti delegati (suscettibili di diretta interpretazione da parte della Corte di Cassazione) propria delle tariffe previste dall'art. 40, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - alla stregua non solo della tariffa di cui al D.M. 18 giugno 1988, che prevede espressamente in tal senso, ma anche alla stregua delle precedenti tariffe di cui ai D.M. 10 dicembre 1971 e 14 novembre 1978, atteso, in particolare, che la prescrizione, da parte della tariffa del 1988, della determinazione dei due tassi (medio nazionale e specifico aziendale) in base agli stessi elementi costituisce esplicitazione di un principio già desumibile dalle precedenti tariffe.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)