Sez. 1, Sentenza n. 4939 del 04/05/1991 (Rv. 471990 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere | Azione per la determinazione - Esperibilità dopo la pronuncia del decreto di espropriazione - Difetto di stima in sede amministrativa - Irrilevanza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere
L'azione per la determinazione dell'indennità espropriativa, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 1990, è esperibile, dopo la pronuncia del decreto di espropriazione, anche in difetto della stima dell'indennità medesima in sede amministrativa, mentre l'effettuazione di questa resta rilevante solo al diverso fine di far decorrere il termine di decadenza contemplato per la relativa domanda (ove non sia stata già proposta).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)