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Sez. 1, Sentenza n. 2071 del 02/03/1994 (Rv. 485546 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Indennità provvisoria offerta dall'espropriante - Rifiuto - Proprietario - Risarcimento del danno prima della pronuncia del decreto di espropriazione - Domanda per la illegittima occupazione dell'immobile - Ammissibilità - Opposizione contro la indennità definitiva - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485546-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Nel sistema fissato dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, in caso di rifiuto dell'indennità provvisoria offerta dall'espropriante, il proprietario espropriato può proporre opposizione soltanto contro l'indennità definitiva determinata dall'U.T.E. dopo la pronuncia del decreto di espropriazione; infatti, nel caso che la P.A. non abbia formalmente disposto il trasferimento coattivo della proprietà dell'immobile a favore dell'espropriante, e quest'ultimo continui senza titolo alcuno ad occuparlo, l'ordinamento tutela l'interesse del proprietario concedendogli la facoltà di chiedere in via giudiziale il risarcimento del danno nei confronti di chi illegittimamente occupa l'immobile.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)