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Sez. 5, Sentenza n. 29436 del 06/07/2006 Ud. (dep. 25/08/2006) Rv. 235217 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ESERCIZIO DI UN DIRITTO | Appellativo di "squalo" indirizzato da un giornalista televisivo nei confronti di soggetti responsabili di gravi speculazioni edilizie - Scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235217-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ESERCIZIO DI UN DIRITTO

Sussiste la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. (esercizio del diritto di critica) nella condotta di un giornalista ambientalista che - nel corso di una trasmissione televisiva a difesa dei beni naturali - utilizza l'espressione "uomini squalo" nei confronti dei responsabili di speculazioni edilizie, considerato che, data per accertata la non rispondenza agli strumenti urbanistici dell'opera realizzata, il termine "squalo", ancorché aspro, non è volgare né paragonabile, nel contesto in cui è inserito, all'insulto gratuito o all'invettiva libellistica e nemmeno può considerarsi sproporzionato o sovrabbondante rispetto all'interesse preordinato a risvegliare nonché all'indignazione dovuta alla circostanza che l'autore di tale speculazione - che aveva aggirato le regole a presidio dei valori ambientali - era perdipiù un magistrato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)