Sez. 1, Sentenza n. 9115 del 30/08/1999 (Rv. 529523 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illeciti amministrativi - Adozione dei principi di legalità - Irretroattività e divieto di applicazione analogica - Conseguenze - Assoggettamento del comportamento alla legge del tempo del suo verificarsi - Inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole - Disciplina più favorevole entrata in vigore posteriormente alla data di commissione del fatto, ma anteriormente all' emanazione dell' ordinanza ingiunzione - Irrilevanza - Applicazione analogica dei principi di cui all' art. 2, comma secondo e terzo cod. pen. - Esclusione - Fattispecie in tema di normativa sull'intermediazione mobiliare.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine" senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. (principio ribadito in tema di attività di intermediazione mobiliare ed in relazione alle leggi n. 1 del 1991 e n. 415 del 1996).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 02/01/1991 num. 1 CORTE COST., Legge 23/07/1996 num. 415
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)