Sez. L, Sentenza n. 7328 del 20/05/2002 (Rv. 554552 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illeciti amministrativi - Principi di legalità, irretroattività, divieto di integrazione analogica - Applicazione - Conseguenze - Comportamento sanzionabile ai sensi della legge vigente ai tempi dell'illecito - Successiva introduzione di una normativa più favorevole - Applicabilità della norma più favorevole - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica, risultante dall'art. 1 della legge n.689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano ritenersi tali "ab origine". (Nell'applicare il principio di diritto indicato, la Suprema Corte ha ritenuto che, nonostante l'entrata in vigore, nelle more del giudizio di cassazione, dell'art. 116, comma dodicesimo, della legge 22.12.2000, n.388, comportante l'abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale, le violazioni amministrative commesse prima dell'entrata in vigore dello "ius novum" restano soggette alla disciplina previgente).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)