Sez. L, Sentenza n. 4034 del 11/06/1983 (Rv. 428984 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO SULLA DURATA DEL PERIODO DI COMPORTO - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - ESCLUSIONE IN CONCRETO DI TALE COMPATIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO SULLA DURATA DEL PERIODO DI COMPORTO - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - ESCLUSIONE IN CONCRETO DI TALE COMPATIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Il contratto di lavoro a tempo parziale (cosiddetto part-time; nella specie, di lavoro stagionale, per un periodo limitato ai mesi estivi) non è di per sè incompatibile con l'operatività delle Disposizioni del contratto collettivo che disciplinano in via generale la durata del cosiddetto periodo di comporto, rimanendo affidato al giudice del merito il compito di stabilire, con riferimento alla fattispecie concreta, la possibilità ed i limiti di tale operatività, fermo restando che, ove la stessa venga esclusa, deve nondimeno farsi ricorso alle altre fonti sussidiarie, alternativamente e progressivamente indicate dall'art. 2110 cod. civ. (Usi o equità) al fine di determinare la durata del comporto in guisa tale che, avuto riguardo alla particolarità del rapporto, resti salva la causa del contratto e mantenuto costante l'equilibrio dello scambio fra prestazione e controprestazione, con l'osservanza dei limiti derivanti dall'art. 1464 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)