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Sez. L, Sentenza n. 14065 del 14/12/1999 (Rv. 532184 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro part - time - Periodo di comporto - Disciplina rispettivamente diversa per il rapporto di lavoro part - time orizzontale e per il rapporto di lavoro part - time verticale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532184-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Nel caso di licenziamento per eccessiva morbilità di un lavoratore part - time, in assenza di una specifica disciplina contrattuale collettiva, il comporto applicabile è quello previsto dalla stessa disciplina per i lavoratori a tempo pieno ("full time") qualora si tratti di rapporto di lavoro part - time orizzontale, con orario ridotto ma uniforme per tutti i giorni; nel caso, invece, di rapporto part - time verticale è affidato al giudice di merito il compito di ridurre il detto periodo in proporzione alla quantità della prestazione, eventualmente facendo ricorso alle fonti sussidiarie indicate dall'art. 2110 cod. civ. (usi o equità), di modo che, avuto riguardo alla particolarità del rapporto, resti salva la causa del contratto e sia mantenuto costante l'equilibrio dello scambio fra prestazione e controprestazione, con l'osservanza dei limiti derivanti dall'art. 1464 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1464, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)