Sez. 2 - , Sentenza n. 18197 del 26/02/2020 Ud. (dep. 15/06/2020) Rv. 279410 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE | Decreto di giudizio immediato - Diversa qualificazione giuridica del fatto contestato rispetto all’interrogatorio di garanzia – Nullità del decreto – Esclusione – Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE
La mancata corrispondenza fra il titolo del reato contestato nel corso dell'interrogatorio di garanzia - nella specie, truffa - e quello oggetto del successivo decreto di giudizio immediato - nella specie, estorsione - non è causa di nullità di quest'ultimo, atteso che l'art. 453, commi 1 ed 1-bis, cod. proc. pen. si riferisce al "fatto" al netto della sua qualificazione giuridica, in quanto è la possibilità per l'accusato di confrontarsi con il fatto descritto nell'imputazione ed identificato in tutti i suoi elementi costitutivi – condotta, nesso causale, evento – che garantisce il diritto di difesa e giustifica la contrazione del rito. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso che la riqualificazione giuridica del fatto contestato avesse, nella specie, determinato una lesione della garanzia del contraddittorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)