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Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264438 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Attribuzione in sentenza di una diversa qualificazione al fatto contestato - Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. come interpretato alla luce dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 della Convenzione EDU - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264438-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

L'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di concussione e in appello per quello di corruzione).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)