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Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 16/05/1995 Cc. (dep. 30/06/1995) Rv. 201750 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova speciale ex art. 47 bis ord. pen. - È differente dalla sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990 - Conseguenze in tema di procedimento di deliberare per l'ammissibilità della relativa istanza.
Stato
decisa il 1995-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201750-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

L'affidamento in prova speciale ex art. 47 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) si differenzia strutturalmente dalla sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo l'identità di finalità tra le due misure idonea a far ritenere identiche le due richieste, che si basano su presupposti analoghi, ma che si differenziano tra loro, sì che l'una non può ritenersi mera riproposizione dell'altra ai fini della declaratoria di inammissibilità di cui al secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., che in via del tutto eccezionale sostituisce la normale decisione del tribunale di sorveglianza, adottata con le più ampie garanzie di intervento dell'interessato.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)