Sez. 6, Sentenza n. 950 del 22/03/1999 Cc. (dep. 06/07/1999) Rv. 214505 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Sussistenza di elementi tali da fare ritenere la partecipazione di una determinata persona - Necessità - Provvedimento applicativo della misura - Motivazione in ordine all'attualità della pericolosità in mancanza di elementi di segno diverso - Necessità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Quando il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della partecipazione a un'associazione mafiosa e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per se non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)