Sez. L, Sentenza n. 12913 del 02/12/1991 (Rv. 474846 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità | Disciplina ex art. 7, terzo comma, della legge n. 741 del 1959 - Portata - Trattamento assicurato a titolo di gratifica natalizia dal contratto collettivo di diritto comune 16 luglio 1979 - Caratteri più favorevoli di quello ex accordo interconfederale 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con D.P.R. 28 luglio 1960 - Rilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità
Ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge 14 luglio 1959 n. 741 - secondo cui alle norme dei contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" si può derogare, con accordi o contratti collettivi o individuali, soltanto a favore dei lavoratori - il carattere più o meno favorevole dell'una o dell'altra disciplina deve essere accertato con riferimento non alle singole clausole ma alla disciplina complessiva di ciascun istituto, intendendosi per tale l'assetto complessivo di interessi omogenei. Pertanto, il trattamento assicurato a titolo di gratifica natalizia dal contratto collettivo (di diritto comune) 16 luglio 1979 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica a partecipazione statale, che determina la gratifica in centosettantatre ore di retribuzione globale di fatto in correlazione ad un orario ordinario di lavoro di quaranta ore settimanali, è più favorevole del trattamento, pari a duecento ore di retribuzione ma sulla base di un orario settimanale di quarantotto ore lavorative, previsto dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.p.r. 28 luglio 1960 n. 1070.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)