Sez. 6, Sentenza n. 2642 del 14/01/1999 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 212804 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Riconoscimento - Elementi di valutazione - Indicazione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE
Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)