Sez. 1, Sentenza n. 3920 del 25/10/1956 (Rv. 881909 - 01)
NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONE PER POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - DUPLICATO (ART. 177 CODICE POSTALE) - ESTREMI.
NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONE PER POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - DUPLICATO (ART. 177 CODICE POSTALE) - ESTREMI.
In tema di notificazioni a mezzo di servizio postale, il duplicato dell'avviso di ricevimento (previsto dall'art. 177 del regolamento di esecuzione dei titoli primo e secondo del libro primo del codice postale, approvato con d. 18 aprile 1940, n.689) non richiede affatto, per la sua efficacia, la sottoscrizione della persona cui il piego fu consegnato, essendo essenziale che il duplicato stesso riproduca tutte le indicazioni che debbono essere contenute nell'avviso di ricevimento facendo anche menzione della persona che ha ricevuto il piego.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)