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Sez. 5 - , Sentenza n. 14574 del 06/06/2018 (Rv. 648777 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notifica a mezzo posta - Avviso di ricevimento - Smarrimento o distruzione - Prova - Duplicato - Necessità - Sottoscrizione del duplicato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648777-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di notifiche a mezzo posta, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notificazione è, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto.

Riferimenti normativi: DPR 29/05/1982 num. 655 art. 8, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)