Sez. L - , Sentenza n. 28751 del 07/11/2019 (Rv. 655700 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Decorrenza del termine - Comunicazione di cancelleria a mezzo PEC - Formula "Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012" - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, che, come tale, non richiede l'apposizione della formula "Notificazione ai sensi del d.l. 179 del 2012", prevista dall'allegato 8 delle specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014 per le sole notificazioni e non anche per la comunicazioni, senza che rilevi che per entrambi gli atti il biglietto di cancelleria contiene il testo integrale del provvedimento trasmesso.
Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 com. 4, DM Grazia e Giustizia 21/02/2011 art. 34 com. 1, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)