Sez. L - , Sentenza n. 14891 del 13/07/2020 (Rv. 658184 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE | Attività di “avvisatore marittimo” - Obbligo iscrizione gestione commercianti - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE
In tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'attività dell'"avvisatore marittimo", in quanto svolta in regime di autorizzazione, con provvedimento della Capitaneria di Porto al di fuori di una procedura ad evidenza pubblica, e retribuita dagli utenti dei servizi prestati in regime di monopolio, data l'onnicomprensività del settore terziario va ricompresa tra quelle di intermediazione e prestazione di servizi nell'ambito della tutela previdenziale obbligatoria apprestata dall'art. 1, comma 202, della l. n. 662 del 1996, con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in coerenza con la sua esclusione dal novero e dal perimetro definito dalla legislazione in materia portuale.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 com. 1 lett. D) CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)