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Sez. L - , Sentenza n. 669 del 12/01/2018 (Rv. 646623 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE | Attività di investigatore privato - Individuazione - Inquadramento - Settore commercio - Configurabilità - Conseguenze - Iscrizione alla gestione degli esercenti le attività commerciale - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646623-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE

L'attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all'attività professionale svolta dall'investigatore privato - ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell'art. 49 della l. n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell'includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 lett. D CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)