Sez. 6, Sentenza n. 2086 del 29/11/1971 Ud. (dep. 05/04/1972) Rv. 120699 - 01
BELLEZZE NATURALI(PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - BENE TUTELATO - INTERESSA LA COLLETTIVITA - PUO INTERESSARE ANCHE SINGOLI SOGGETTI - CONDIZIONI.*
BELLEZZE NATURALI(PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - BENE TUTELATO - INTERESSA LA COLLETTIVITA - PUO INTERESSARE ANCHE SINGOLI SOGGETTI - CONDIZIONI.*
Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dell'art 734 cod pen-la cui applicabilita presuppone l'emanazione dell'atto amministrativo che individui e determini la cosa o la localita soggetta al regime speciale previsto dalla legge 29 giugno 1939, n 1497-e un bene la cui lesione, pur riguardando la collettivita, puo interessare in modo particolare determinati soggetti(come i proprietari dei fondi compresi nella zona protetta)e causare nel loro patrimonio un danno risarcibile.*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)