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Sez. 1, Sentenza n. 14579 del 16/06/2010 (Rv. 613687 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Credito IVA - Istanza di ammissione al passivo - Prova del credito - Foglio di prenotazione - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613687-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

Ai fini dell'ammissione di un credito IVA al passivo fallimentare, il "foglio di prenotazione" delle entrate (art. 4 d.m. Finanze 24 febbraio 1983) costituisce un atto amministrativo interno che riguarda l'obbligo per gli uffici di emettere gli ordini d'incasso, ma non riguarda direttamente il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. Pertanto, non avendo natura di titolo per la riscossione, non può costituire documento idoneo ai fini dell'ammissione al passivo del credito erariale in esso contenuto, atteso che l'art. 45 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, prevede l'ammissione del tributo solo se iscritto a ruolo o l'ammissione con riserva in caso di contestazione davanti alle Commissioni tributarie

Riferimenti normativi: DPR 30/09/1973 num. 602 art. 45, DM Finanze 24/02/1983 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)