Sez. 3, Sentenza n. 1094 del 27/11/1984 Ud. (dep. 05/02/1985) Rv. 167669 - 01
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - REATO INDIVIDUALE O CONCORSUALE - DIFFERENZE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DESISTENZA DEL COMPARTECIPE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE: CONCORSO DI PERSONE IN TENTATO CONTRABBANDO.*
REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - DESISTENZA VOLONTARIA - REATO INDIVIDUALE O CONCORSUALE - DIFFERENZE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DESISTENZA DEL COMPARTECIPE - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE: CONCORSO DI PERSONE IN TENTATO CONTRABBANDO.*
In tema di delitto tentato, di cui all'art. 56 cod. pen., la desistenza volontaria si atteggia in modo diverso nel reato unisoggettivo o individuale e nel reato plurisoggettivo o concorsuale. Nel primo, poiché l'Azione tipica inerisce ad un solo soggetto, è sufficiente che questi ne interrompa volontariamente il corso prima del suo compimento perché essa non si realizzi e l'autore vada esente da pena. Nel secondo, invece, inerendo l'Azione tipica ad una pluralità di compartecipi, la semplice desistenza da parte di uno di essi non è sufficiente ad elidere la penale responsabilità, salvo che sia riuscita ad impedire il compimento dell'Azione tipica. (fattispecie relativa a concorso di persone nel delitto di tentato contrabbando). (V mass n 146048; (Conf mass n 136971; (Conf mass n 141552).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)