Sez. L, Sentenza n. 12679 del 19/05/2008 (Rv. 603264 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Obblighi di informazione da parte del datore di lavoro al momento dell'assunzione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'obbligo imposto al datore di lavoro dall'art. 9 bis, comma terzo, della legge n. 608 del 1996 - di consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola ovvero, in caso di mancanza del contratto collettivo, l'indicazione della durata delle ferie, della periodicità della retribuzione, dei termini di preavviso del licenziamento e dell'orario di lavoro - è tuttora vigente ed è confermato espressamente dall'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, secondo il quale il datore di lavoro può assolvere l'obbligo di tenere informato il lavoratore anche nella dichiarazione di cui all'art. 9 bis della legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 bis, Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 152 art. 1 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)