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Sez. L, Sentenza n. 7991 del 27/03/2008 (Rv. 602498 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Obblighi di informazione da parte del datore di lavoro al momento dell'assunzione - Dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola - Indicazioni sulle modalità del rapporto - Connessione con le norme sul collocamento - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Condono previdenziale del 1996 - Estensione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602498-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

L'obbligo imposto al datore di lavoro dall'art. 9 bis, comma terzo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola ovvero, in caso di mancanza del contratto collettivo, l'indicazione della durata delle ferie, della periodicità della retribuzione, dei termini di preavviso del licenziamento e dell'orario di lavoro, non è connesso alla disciplina del collocamento, non essendo diretto ad assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro sibbene a tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro. Ne consegue che il condono previdenziale, previsto dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 538 del 1996, determinando l'estinzione delle sole obbligazioni per sanzioni amministrative connesse con le violazioni delle norme sul collocamento, non si estende alla citata contravvenzione di cui all'art. 9 bis.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/1996 num. 538 art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 bis com. 3, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)