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Sez. 3, Sentenza n. 3495 del 20/05/1983 (Rv. 428389 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - ATTO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - CONOSCENZA ALIUNDE DELL'ATTO DA PARTE DEL CONVENUTO NON ACCOMPAGNATA DALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - SANATORIA - ESCLUSIONE - GIUSTI MOTIVI PER LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428389-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - ATTO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - CONOSCENZA ALIUNDE DELL'ATTO DA PARTE DEL CONVENUTO NON ACCOMPAGNATA DALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - SANATORIA - ESCLUSIONE - GIUSTI MOTIVI PER LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE - COMPATIBILITÀ.*

In ipotesi di nullità della notificazione dell'atto di citazione, la sua conoscenza aliunde, non accompagnata dalla Costituzione del convenuto, non vale a sanare tale nullità, ma può integrare, secondo la valutazione discrezionale del giudice del merito, l'ipotesi della concorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)