Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7750 del 05/04/2011 (Rv. 617432 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | CERTALEX - A mani di familiare del destinatario - Presunzione di convivenza - Operatività - Limiti - Notifica presso la residenza del destinatario - Necessità - Conoscenza "aliunde" della notificazione - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
In tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza "aliunde" della notificazione dell'atto di citazione non accompagnata dalla costituzione del convenuto. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)