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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25632 del 27/10/2017 (Rv. 647223 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Mutuo di somma di denaro – Momento perfezionativo – Effettiva erogazione delle somme – Uscita del denaro dal patrimonio del mutuante – Acquisizione delle somme al patrimonio del mutuatario – Sufficienza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647223-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (Nella specie, il tribunale aveva negato alla banca l'ammissione allo stato passivo fallimentare, ritenendo che le somme mutuate, essendo state sottoposte a vincolo dall'istituto di credito, non fossero state effettivamente erogate; la S.C. ha cassato la decisione, chiarendo che al mutuante compete provare di aver erogato al mutuatario le somme pattuite, ma non gli compete provare l'inesistenza di fatti ostativi alla loro utilizzazione, verificandosi altrimenti una ingiustificata inversione dell'onere della prova).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)