Sez. 2, Sentenza n. 10675 del 13/10/1995 (Rv. 494218 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Offerta della prestazione dovuta - Requisiti - Invito alla controparte a comparire davanti al notaio per la stipula - Offerta compiuta dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, prima della sentenza - Idoneità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
L'offerta della prestazione dovuta, necessaria ai sensi dell'art. 2932 comma secondo per l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, può essere costituita da una manifestazione della volontà di eseguire il pagamento espressa in qualsiasi modo che escluda ogni perplessità sulla concreta intenzione di adempiere senza che sia indispensabile l'uso dell'offerta reale o di quella per intimazione. Tale volontà può essere quindi implicitamente desunta dall'invito fatto alla controparte di comparire davanti al notaio per la stipula del contratto, così come può essere manifestata attraverso l'offerta della prestazione compiuta in giudizio dalla parte personalmente o a mezzo del suo procuratore prima della sentenza (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha negato che la volontà di eseguire il pagamento del prezzo ancora dovuto fosse desumibile da una lettera rivolta a sondare le intenzioni del promittente circa una futura stipulazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)