Sez. 2, Sentenza n. 8532 del 19/10/1994 (Rv. 488154 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Offerta della controprestazione - Offerta reale o per intimazione - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
L'offerta della prestazione ex art. 2932 comma secondo cod. civ. escludente la mora può essere costituita da una serie di manifestazioni di volontà di eseguire il pagamento, espressa in qualsiasi modo che escluda ogni perplessità sulla concreta intenzione di adempiere e, quindi, anche mediante l'invito rivolto dal promissario al promittente di presentarsi davanti al notaio per la stipula del contratto definitivo, senza che occorrano forme solenni (offerta reale o offerta per intimazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)