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Sez. 5, Sentenza n. 8436 del 19/05/1978 Ud. (dep. 26/06/1978) Rv. 139514 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1978-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139514-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI - RIGETTO DELL'ISTANZA - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

La rinnovazione del dibattimento e subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti. Trattasi, quindi, di Esercizio di un potere discrezionale del giudice, il quale e tenuto a disporre la rinnovazione soltanto se ritiene, a suo insindacabile giudizio, che il processo non possa essere definito senza l'acquisizione di nuovi elementi probatori. Non sussiste, pertanto, difetto di motivazione della sentenza di appello sul rigetto della relativa istanza quando la sentenza, pur non spiegando espressamente le ragioni del rigetto, fornisca pero congrua ragione della adeguatezza degli elementi probatori raccolti, dimostrando cosi la inutilita di nuovi accertamenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)