Sez. 4, Sentenza n. 2853 del 12/10/1984 Ud. (dep. 28/03/1985) Rv. 168524 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Il potere discrezionale del giudice di disporre la rinnovazione del dibattimento è subordinato alla condizione che il giudice di appello non ritenga di poter decidere allo stato degli Atti, per cui non è, a tal fine, sufficiente la presumibile attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione del punto controverso. (V mass n 150488; (V mass n 139514).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)